Approvato il Decreto con l'Articolo relativo al Bonus Pubblicità (DL n. 148/2017 convertito dalla Legge n. 172/2017).

La buona pubblicità può essere la chiave di volta per il commercio: il ponte che porta il suo valore aggiunto al pubblico di riferimento, potenziali clienti in cerca di determinati servizi.

Grazie al bonus pubblicità, fare pubblicità conviene due volte: è stato approvato il Decreto con l’Articolo relativo al Bonus Pubblicità (DL n. 148/2017 convertito dalla Legge n. 172/2017) che recita: dal 2018tra gli investimenti ammissibili al credito d’imposta, rientrano anche gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa anche online (oltre a quelli sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali).

TCE Magazine è di recente stata registrata come testata giornalistica quotidiana on line e periodica cartacea presso il Tribunale di Treviso N. 253/2017. Questo per assicurare ai suoi partner tanti ulteriori vantaggi, come questo, che permette di fare investimenti convenienti per avere un’ottima visibilità, verso un pubblico selezionato.

La Legge conferma che il credito in esame è riconosciuto anche per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati nel periodo 24.6 – 31.12.2017, a condizione che l’investimento effettuato sia superiore almeno dell’1% di quello effettuato sui medesimi mezzi di informazione nel periodo 24.6 – 31.12.2016

I titolari di reddito d’impresa o lavoro autonomo che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie con valore superiore all’1% degli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente, possono beneficiare, per tali spese, del credito d’imposta al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati (si arriva al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative).

Due esempi per chiarire:

  1. Un’azienda ha effettuato spese pubblicitarie per un importo pari a € 20.000. Per poter usufruire del “bonus pubblicità” nell’anno successivo deve sostenere almeno un importo pari a € 20.200 (20.000 + 1%); ipotizzando che effettui spese pubblicitarie per € 27.000 il credito d’imposta risulta pari a € 5.250 [(27.000 – 20.000) x 75%].
  2. Un’azienda ha effettuato spese pubblicitarie per un importo pari a € 60.000. Per poter usufruire del “bonus pubblicità” nell’anno successivo deve sostenere almeno un importo pari a € 60.600 (60.000 + 1%); ipotizzando che effettui spese pubblicitarie per € 55.500 alla società non spetta il predetto credito d’imposta.

In sede di prima attuazione, il beneficio è applicabile anche agli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 sempre con la stessa soglia incrementale riferita all’anno precedente; mentre l’estensione al secondo semestre del 2017 riguarda solo gli investimenti effettuati sulla stampa, e giornali on-line.

Rientrano tra le spese pubblicitarie ammissibili l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, analogici o digitali. Non sono invece ammesse le spese per l’acquisto di spazi di televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.

L’agevolazione è riconosciuta per gli investimenti pubblicitari sulla stampa (anche on line) a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 50/2017, ossia dal 24.6.2017.

Il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria precisa che l’estensione al secondo semestre 2017 riguarda soltanto gli investimenti effettuati sulla stampa (compresi i giornali on line). Per il predetto periodo non risultano agevolabili gli investimenti effettuati su emittenti televisive e radiofoniche locali.
Risultano escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a
servizi particolari, come ad esempio:televendite; servizi di pronostici, giochi, scommesse con vincite di denaro, servizi di messaggeria vocale / chat-line con servizi a sovraprezzo.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AGEVOLAZIONE

La domanda per accedere al beneficio va presentata tramite il sito dell’Agenzia delle entrate e dovrà contenere, oltre ai dati identificativi del richiedente, il costo complessivo degli investimenti effettuati (o da effettuarsi) nel corso dell’anno e nell’anno precedente, l’incremento degli investimenti in percentuale e valore assoluto, l’ammontare del credito d’imposta richiesto, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Non sono ancora chiari i tempi per la presentazione della domanda, ma il periodo utile dovrebbe essere dal 1° marzo al 31 marzo di ogni anno.
Questo e tutti i dettagli saranno definiti nei regolamenti attuativi.

Questa Manovra correttiva mira a incentivare le imprese e lavoratori autonomi ad impiegare
strumenti pubblicitari al fine di accrescere e sviluppare la propria attività, e a sostenere il comparto dell’editoria anche online.