
L’Accordo Stato/Regioni, prevede che ogni territorio regionale definisca ed applichi le proprie procedure per disciplinare la salute pubblica dei suoi cittadini. Da ciò, ne deriva quindi che ogni regione ha discrezionalità nell’adozione delle diverse metodologie e nella scelta degli accertamenti sanitari che ritiene necessari per verificare l’assunzione di sostanze stupefacenti sul luogo di lavoro.
A ricadere nel mirino dei controlli, sono anche i lavoratori addetti a mansioni pericolose che possano in qualche maniera comportare dei rischi per l’incolumità, la salute e la sicurezza propria e di terzi. Categoria, questa, nella quale rientrano anche i conducenti di carrelli elevatori.
Le indagini che riguardano il settore sono per lo più finalizzate a prevenire incidenti e rischi che ogni giorno, chi svolge questa attività mette in conto.
In linea generale, la normativa prevede la cautela conservativa nell’interesse della collettività e del singolo e quindi la non idoneità del lavoratore a svolgere mansioni a rischio nel caso in cui questi assuma sostanze stupefacenti e psicotrope. E ciò, indipendentemente dal fatto che il lavoratore ne sia o meno dipendente, perché molte sostanze sono capaci di alterare le prestazioni fisiche e psichiche, anche senza indurre, per questo, dipendenza.
Nello specifico, i lavoratori vengono sottoposti ad accertamento preventivo dell’idoneità alla mansione prima dello svolgimento dell’attività lavorativa, al fine di verificarne l’assenza di una qualsivoglia controindicazione.
Previsto dalla normativa è anche il controllo annuale sui lavoratori a rischio, ai quali vengono somministrati test antidroga che possano escludere l’utilizzo di stupefacenti, anche sporadico. Spesso accade, in tal senso, che le verifiche vengano eseguite in caso di ragionevole dubbio del datore di lavoro o in seguito ad un incidente le cui cause risultino poco chiare.
Nei casi in cui le verifiche abbiano esito positivo, il lavoratore viene ritenuto non idoneo allo svolgimento della mansione a rischio e sospeso temporaneamente dall’incarico. E’ prassi l’indirizzamento al Ser.T. della Asl di competenza che ne approfondirà la situazione con ulteriori accertamenti fra cui la conferma dell’uso di stupefacenti, la determinazione di eventuale tossicodipendenza o il consumo occasionale. Solo nei casi di abuso, di uso frequente e di dipendenza cronica, sono previste procedure di controllo e percorsi di recupero.
L’Accordo Stato/Regioni definisce tutte le procedure medico legali e diagnostiche – incluse prelievo e custodia dei campioni biologici -. La struttura sanitaria che opera materialmente nell’indagine, ha gli esclusivi compiti di accertare l’appartenenza dei campioni, di comunicare al datore di lavoro e al lavoratore l’esito delle analisi. Il lavoratore, di cui si accerti l’utilizzo di stupefacenti, ha diritto di richiedere la ripetizione dell’accertamento, nel totale rispetto della privacy e della dignità della persona.
Probabilmente, ancora molto deve essere fatto a livello di cultura aziendale perché le misure adottate non rappresentino degli strumenti persecutori nel tentativo di ledere la libertà individuale o, peggio, una modalità per allontanare un dipendente dall’azienda.