
Il regolamento europeo sui dispositivi di protezione individuale è già formalmente entrato in vigore da due anni ma a decorrere dal prossimo 21 aprile 2018 si applicherà, in abrogazione della direttiva precedente.
Si tratta di una linea guida europea che stabilisce i requisiti per la progettazione e produzione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) posti sul mercato al fine di garantire salute e sicurezza per gli utilizzatori.
Il suo campo di applicazione sono dunque i DPI, definiti come i dispositivi che vanno indossati o tenuti dai lavoratori, essenziali per la loro funzione protettiva.
A breve, l’applicazione del regolamento comporterà di certo parecchie modifiche alla legislazione nazionale. La domanda quindi non può che sorgere spontanea: è tutto pronto per questo passaggio? Tutto chiaro per gli operatori e per le conseguenze pratiche che avrà?
Malgrado per essere attuato il regolamento non necessiti di un recepimento nazionale specifico, probabilmente le risposte ad entrambi gli interrogativi, sono ancora oggi negative. A tal proposito, può essere dunque interessante descriverne le principali novità. Per cercare un ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in relazione ai DPI, il regolamento ha innanzitutto cambiato la divisione in categorie dei dispositivi di protezione individuali. La nuova suddivisione infatti, prevede:
categoria I, che include i rischi minimi tra i quali: lesioni meccaniche superficiali, contatto con prodotti aggressivi, con superfici calde fino ai 50 gradi, confizioni atmosferiche di natura non estrema e lesioni oculari;
categoria III che include rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili tra cui: utilizzo di sostanze pericolose per la salute, agenti biologici nocivi, radiazioni, atmosfere con carenza di ossigeno, ambienti ad alte temperature, cadute dall’alto, annegamento, scosse elettrice, ferite da seghe a catena, proiettili o coltello, rumore nocivo e getti ad alta pressione.
categoria II che include i rischi non elencati nelle due categorie precedenti.
Altre piccole modifiche riguardano i requisiti essenziali di sicurezza e salute dei DPI.
Per ciò che attiene agli operatori economici, il regolamento evidenzia come questi “dovrebbero essere responsabili della conformità dei DPI alle prescrizioni del regolamento, in funzione del ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di salvaguardia di interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza, la protezione degli utilizzatori, nonché una concorrenza leale sul mercato dell’Unione”. Da cui ne consegue che tutti gli operatori economici dovrebbero adottare misure che garantiscano la distribuzione sul mercato di soli DPI conformi. Onde per cui, al fabbricante e solo a lui, che conosce in maniera dettagliata i processi di produzione e di progettazione, dovrebbe essere demandato il compito di valutarne la conformità.
Infine, sempre secondo quanto previsto dalle novità introdotte dal regolamento, è sempre necessario garantire che i DPI provenienti da mercati esterni all’Unione siano conformi ai requisiti stabiliti, evitando così l’immissione sul mercato di DPI che possano rappresentare un rischio. A tal proposito, si legge nel regolamento, “sarebbe opportuno prevedere che gli importatori si assicurino che siano state svolte le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura CE e la documentazione tecnica redatta dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di controllo.”