La notizia non è delle più nuove ma proviamo a fare un po’ di chiarezza sull’accordo Stato Regioni con particolare attenzione al settore dei carrelli elevatori.

Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012

Accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. (Repertorio atti n. 53/CSR).

Elenco attrezzature, conferenza Stato Regioni

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L’accordo regola la formazione per l’abilitazione degli operatori all’uso di determinate attrezzature, nello specifico:

  • 1. Piattaforme di lavoro mobili elevabili
  • 2. Gru a torre
  • 3. Gru mobile
  • 4. Gru per autocarro
  • 5. Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
    (carrelli a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli sollevatori elevatori semoventi telescopici rotativi)
  • 6. Trattori agricoli o forestali
  • 7. Macchine movimento terra
    (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
  • 8. Pompa per calcestruzzo

Ore corsi per l’uso di carrelli elevatori

Nell’accordo Stato Regioni vengono definiti i requisiti minimi dei corsi e le tipologie di moduli formativi:

  • • Modulo teorico
  • • Modulo tecnico
  • • Modulo pratico

La durata dei corsi per tutte le attrezzature è scaricabile dall’area inserzionisti per gli utenti registrati al portale.
Riportiamo l’articolazione e la durata dei corsi per “carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo”:

Durata totale della formazione

  • Carrelli industriali semoventi 12 ore
    (1 giuridico normativo, 7 tecnico, 4 modulo pratico)
  • Carrelli semoventi a braccio telescopico 12 ore
    (1 giuridico normativo, 7 tecnico, 4 modulo pratico)
  • Carrelli elevatori telescopici rotativi 12 ore
    (1 giuridico normativo, 7 tecnico, 4 modulo pratico)
  • Tutte e 3 le categorie 16 ore
    (1 giuridico normativo, 7 tecnico, 8 modulo pratico)

Pillole dell’accordo da sapere

Alcuni punti importanti dell’accordo da leggere in 60 secondi.

  • • Il rilascio del patentino rappresenta un obbligo ulteriore e non sostituisce alcuna formazione.
  • • Deve essere individuato un responsabile del progetto formativo.
  • • La presenza dei partecipanti (non più di 24) deve essere annotata su un apposito registro.
  • • Il formatore dovrà conservare il “fascicolo del corso” per almeno 10 anni;
  • • Il rapporto istruttori allievi non può essere inferiore a 1:6.
  • • E’ obbligatorio frequentare almeno il 90% del monte orario complessivo;
  • • Al termine di ogni modulo e alla conclusione, sono previste prove di valutazione.
  • • L’utilizzo dell’apprendimento a distanza (e-learning) è consentito per i moduli teorici (giuridico normativo e tecnico).
  • • Il riconoscimento completo dei corsi pregressi avviene unicamente per corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati all’accordo, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento.
  • • Il modulo giuridico, qualora si desideri ottenere, un’abilitazione per diverse attrezzature, è sempre valido.
  • • L’abilitazione ha validità di 5 anni.
  • • Il rinnovo successivo prevede un corso di aggiornamento dalla durata minima di 4 ore (almeno 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici).
  • • Il percorso formativo sarà registrato nel libretto formativo del cittadino.
  • • I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell’accordo saranno già incaricati all’uso delle attrezzature elencate sopra, dovranno seguire i corsi entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo (entro 12 marzo 2014).