La notizia non è delle più nuove ma proviamo a fare un po’ di chiarezza sull’accordo Stato Regioni con particolare attenzione al settore dei carrelli elevatori.
Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012
Accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. (Repertorio atti n. 53/CSR).
Elenco attrezzature, conferenza Stato Regioni
L’accordo regola la formazione per l’abilitazione degli operatori all’uso di determinate attrezzature, nello specifico:
- 1. Piattaforme di lavoro mobili elevabili
- 2. Gru a torre
- 3. Gru mobile
- 4. Gru per autocarro
- 5. Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
(carrelli a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli sollevatori elevatori semoventi telescopici rotativi) - 6. Trattori agricoli o forestali
- 7. Macchine movimento terra
(escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli) - 8. Pompa per calcestruzzo
Ore corsi per l’uso di carrelli elevatori
Nell’accordo Stato Regioni vengono definiti i requisiti minimi dei corsi e le tipologie di moduli formativi:
- • Modulo teorico
- • Modulo tecnico
- • Modulo pratico
La durata dei corsi per tutte le attrezzature è scaricabile dall’area inserzionisti per gli utenti registrati al portale.
Riportiamo l’articolazione e la durata dei corsi per “carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo”:
Durata totale della formazione
- Carrelli industriali semoventi 12 ore
(1 giuridico normativo, 7 tecnico, 4 modulo pratico) - Carrelli semoventi a braccio telescopico 12 ore
(1 giuridico normativo, 7 tecnico, 4 modulo pratico) - Carrelli elevatori telescopici rotativi 12 ore
(1 giuridico normativo, 7 tecnico, 4 modulo pratico) - Tutte e 3 le categorie 16 ore
(1 giuridico normativo, 7 tecnico, 8 modulo pratico)
Pillole dell’accordo da sapere
Alcuni punti importanti dell’accordo da leggere in 60 secondi.
- • Il rilascio del patentino rappresenta un obbligo ulteriore e non sostituisce alcuna formazione.
- • Deve essere individuato un responsabile del progetto formativo.
- • La presenza dei partecipanti (non più di 24) deve essere annotata su un apposito registro.
- • Il formatore dovrà conservare il “fascicolo del corso” per almeno 10 anni;
- • Il rapporto istruttori allievi non può essere inferiore a 1:6.
- • E’ obbligatorio frequentare almeno il 90% del monte orario complessivo;
- • Al termine di ogni modulo e alla conclusione, sono previste prove di valutazione.
- • L’utilizzo dell’apprendimento a distanza (e-learning) è consentito per i moduli teorici (giuridico normativo e tecnico).
- • Il riconoscimento completo dei corsi pregressi avviene unicamente per corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati all’accordo, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento.
- • Il modulo giuridico, qualora si desideri ottenere, un’abilitazione per diverse attrezzature, è sempre valido.
- • L’abilitazione ha validità di 5 anni.
- • Il rinnovo successivo prevede un corso di aggiornamento dalla durata minima di 4 ore (almeno 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici).
- • Il percorso formativo sarà registrato nel libretto formativo del cittadino.
- • I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell’accordo saranno già incaricati all’uso delle attrezzature elencate sopra, dovranno seguire i corsi entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo (entro 12 marzo 2014).