
La Motorizzazione Civile con la circolare interna n. 4041 del 24 aprile scorso ha dichiarato, in modo chiaro e inequivocabile, la viabilità pubblica vietata per i carrelli elevatori.
L’art. 114 comma 2 del Codice della strada recita:
Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad immatricolazione presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo.
Dimentichiamoci dunque le autorizzazioni annuali per circolare sulle strade pubbliche, i carrelli in quanto veicoli non immatricolati, potranno circolare solamente all’interno di spazi privati.
Immatricolazione? Non basta…
I carrelli elevatori dovranno rispettare anche il comma 1 dell’articolo 114, che recita così:
Le macchine operatrici per circolare su strada devono essere provviste dei dispositivi di equipaggiamento stabiliti dall’art. 106
- • Dispositivi per la segnalazione visiva e per l’illuminazione;
- • Dispositivi per la frenatura;
- • Dispositivi di sterzo;
- • Dispositivo silenziatore del rumore emesso dal motore;
- • Dispositivo per la segnalazione acustica;
- • Dispositivo retrovisore;
Il decreto precedente
Un decreto del 1989 consentiva la circolazione saltuaria di carrelli elevatori sulle strade pubbliche, previa autorizzazione e dotazione di dispositivi luminosi e copertura assicurativa. Il Dl 112/08 ha superato il decreto precedente ma avrebbe reso necessario un nuovo Dm.
L’abrogazione del decreto e l’assenza del Dm, rendono valide le regole del Codice della Strada senza eccezioni.
Effetto retroattivo
La circolare num. 4041 potrebbe portare a riesaminare gli incidenti avvenuti in strada o sul lavoro, dal 22 agosto 2008, da quel giorno infatti i carrelli non immatricolati non potevano circolare.
Tutte le imprese che utilizzano carrelli elevatori al di fuori dello spazio privato aziendale, dovranno adeguarsi velocemente a quanto prevede la normativa.