Un documento della Regione Lombardia sulle piattaforme di lavoro elevabili si sofferma sull’utilizzo delle PLE per lo sbarco in quota e sui dispositivi di protezione anticaduta per valutarne rischi e procedure operative

I fattori di rischio di cui si deve tener conto nell’utilizzo delle PLE sono molteplici.
Dai rischi di rovesciamento e ribaltamento all’investimento di persone, dalla caduta dall’alto ad urti, schiacciamenti, cadute dall’alto e rischi interferenziali.
Per questo è importante avere sempre delle procedure di riferimento che consentono il lavoro in sicurezza e specifiche informazioni sulla prevenzione degli infortuni.

Nel documento della Regione Lombardia “Linea guida. Uso delle Piattaforme di Lavoro Elevabili (cantieri temporanei e mobili)” oltre a indicare le misure generali o specifiche per la sicurezza dei lavoratori, un capitolo si concentra sul tema dello sbarco in quota.

PLE: sbarco in quota, modalità e divieti

Le linee guida indicano che per un possibile utilizzo delle PLE per lo sbarco in quota, la consultazione del libro di uso e manutenzione, fornito a corredo della macchina, consente di definire le seguenti situazioni:

  1. Divieto di utilizzo per lo sbarco in quota esplicitato dal costruttore della macchina;
  2. Nessun riferimento all’utilizzo per lo sbarco in quota esplicitato dal costruttore della macchina;
  3. Procedura di lavoro, con definiti i limiti di impiego per un possibile utilizzo per lo sbarco in quota, redatta dal costruttore della macchina;
  4. Assenza di libro di uso e manutenzione (macchine non marcate CE)”.

In ogni caso, l’utilizzo di PLE per attività che prevedono lo sbarco in quota “non costituisce prassi ordinaria per l’esecuzione di lavori in elevazione, bensì costituisce una modalità di lavoro ammissibile solo per l’esecuzione di interventi di riparazione, manutenzione, ecc. che abbiano durata limitata nel tempo (non superiore a una giornata)”.

Valutazione rischi e fattori da considerare

La possibilità di sbarco e reimbarco da posizioni diverse da quella di partenza, secondo il documento della regione Lombardia, deve essere oggetto di una rigorosa e specifica valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro. E tale valutazione deve considerare in particolare i seguenti fattori:

  • Modalità e tempi di trasferimento del lavoratore dalla piattaforma della PLE alla zona di sbarco;
  • Caduta persone durante il trasferimento dalla piattaforma di lavoro alla struttura;
  • Caduta di attrezzature e/o materiali durante il trasferimento dalla piattaforma di lavoro alla struttura;
  • Movimento improvviso della PLE o della piattaforma di lavoro;
  • Carichi aggiuntivi imposti alla PLE, che potrebbero sovraccaricare la macchina;
  • Scarico improvviso dell’eventuale materiale trasportato;
  • Danni alla PLE o alla struttura di sbarco, causati da un movimento involontario della PLE;
  • Evacuazione dei lavoratori sbarcati in caso di emergenza”.

É poi in base alla valutazione dei rischi che, sempre secondo il documento:

  • Lo sbarco deve essere adeguatamente sicuro, mediante la protezione della zona di sbarco con mezzi di protezione collettiva o con la predisposizione di un punto fisso di ancoraggio o di una linea vita quali sistemi necessari per poter consentire al lavoratore di operare sempre in condizioni di sicurezza;
  • L’abbandono della piattaforma deve essere effettuato in modo tale da non generare pericolosi effetti dinamici dovuti alla elasticità della struttura estensibile;
  • Il sistema anticaduta indossato dal lavoratore deve essere dotato di doppio cordino in modo da consentire al lavoratore di assicurarsi ai citati punti fissi di ancoraggio o alla linea vita prima di liberarsi dal punto di ancoraggio presente sulla piattaforma”.

DPI e lavoro in quota

Il documento segnala che il maggior pericolo è la proiezione, con successiva caduta, dal ‘basso verso l’alto’ dovuta all’effetto ‘catapulta’.
E si consiglia per le PLE a braccio articolato “l’integrazione nel sistema anticaduta per la trattenuta del corpo di un elemento di dissipazione di energia, al fine di mitigare gli effetti lesivi sulla persona, sia per quanto attiene le strutture osteoarticolari che per quanto attiene gli organi ‘molli’ contenuti in strutture rigide, quali il tessuto celebrale e gli organi retrosternali”.

Per ogni dispositivo anticaduta, il documento fornisce anche la certificazione tecnica necessaria.