Due allegati di una guida sulla sicurezza delle macchine riportano le violazioni più frequenti in ambito di vigilanza e varie indicazioni tratte dalla sorveglianza del mercato sulle segnalazioni di presunta non conformità

La conoscenza dei risultati delle attività di controllo e vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro e di sorveglianza del mercato riguardo a macchine e impianti sono uno strumento cruciale per conoscere le lacune della prevenzione all’interno delle aziende.
Conoscenza che può aiutare i datori di lavoro e gli operatori per migliorare le strategie di tutela o agli operatori delle aziende sanitarie locali per supportare in modo più mirato le aziende nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza.

Al fine di ridurre gli infortuni che avvengono durante l’utilizzo di macchine e impianti ci soffermiamo su due allegati di una guida dell’ ATS Brianza. Il documento è “Utilizzo in sicurezza delle macchine. Guida per le imprese”, composto da 19 allegati contenenti istruzioni operative, schede, check-list e procedure e anche informazioni sulle non conformità rilevate in fase di vigilanza.

Macchine: le violazioni più frequenti 

Nelle attività di vigilanza effettuata dal personale delle ASL/ATS nelle aziende, sono stati ispezionati i reparti produttivi al fine di verificare la corrispondenza delle attrezzature di lavoro a quanto previsto da norme di legge e norme tecniche.

Qualora si riscontri la presenza di macchine non conformi, che presentano diversi rischi per la sicurezza, il personale di vigilanza contesta con verbale d’ispezione e contravvenzione il mancato rispetto della legge e prescrive che le attrezzature di lavoro vengano adeguate in un tempo prefissato.

L’Allegato R della guida dell’ATS Brianza, presenta una raccolta delle violazioni più frequenti in ambito vigilanza.
Le riportiamo in questo elenco:

  • art.71 comma 1 D.Lgs. 81/2008:
    • Le attrezzature di lavoro e macchine messe a disposizione dei lavoratori (…) non erano idonee ai fini della salute e sicurezza poiché permettono di avvicinarsi alla zona pericolosa quando è in corso la lavorazione:
      • la macchina (…) presenta il dispositivo di interblocco del riparo, del tipo ad azione negativa, artificiosamente manomesso
      • la macchina (…) era sprovvista di interblocco che impedisse l’apertura del riparo
      • la macchina (…) presenta un riparo danneggiato che non protegge efficacemente l’operatore”.
    • “il datore di lavoro non ha messo a disposizione attrezzature idonee ai fini della sicurezza; infatti la macchina (…) presente nel reparto (…) (ancora da mettere in esercizio in quanto in fase di assemblaggio) era disponibile ai lavoratori e poteva essere accesa ed utilizzata dai lavoratori presenti, nonostante non fosse ancora terminata la sua installazione, ovvero la pressa fosse priva di adeguate sistemi di protezione di sicurezza (poteva funzionare, semplicemente inserendo la presa alla rete elettrica)”.
  • art. 71 comma 4 lett a – D.Lgs. 81/2008: “Nei reparti di produzione (…) alcune macchine (…) funzionano anche se lo schermo, normalmente dotato di interblocco, a protezione della zona di lavoro è sollevato. Questo perché la funzione di interblocco presente fra protezione sollevabile e parte fissa della macchina è stata bypassata unendo artificiosamente le due parti. Pertanto le suddette attrezzature di lavoro non sono utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso”.
  • art. 71 commi 1 e 4 – D.Lgs. 81/2008: “Il datore di lavoro non ha messo a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi ed inoltre non ha provveduto affinché alcune delle macchine presenti fossero utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso ed oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza”.
  • art. 71 comma 4 – D.Lgs. 81/2008: “il datore di lavoro non ha provveduto affinché le attrezzature di lavoro fossero oggetto di un’idonea verifica e manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei loro requisiti di sicurezza. In particolare non ha verificato o fatto verificare che sulla macchina (…) il dispositivo di sicurezza costituito da (…) e interruttori di posizione, fosse inadeguato, in quanto mancante dei grani di fissaggio cosicché risultava semplice eludere il dispositivo di sicurezza suddetto”.
  • art. 73 c.d. art. 36 e 37 – D.Lgs. 81/2008: “il datore di lavoro non ha provveduto affinché i lavoratori incaricati dell’uso della macchina (…) fossero inviati a formazione specifica anche al fine di acquisire competenze relativamente alle condizioni di impiego dell’attrezzatura e alle situazioni anormali prevedibili quali il bloccaggio per contatto accidentale con i dispositivi di sicurezza, alle possibili semplici verifiche che i lavoratori possono fare ad esempio ad inizio turno per accertare la sussistenza dei principali requisiti di sicurezza e garantire una maggior sicurezza per se stessi e per le altre persone”.
  • art. 17 comma 1 lett a) combinato con art. 28 comma 2 – D. Lgs 81/2008: “il datore di lavoro non ha provveduto nell’ambito della valutazione del rischio infortunistico di utilizzo delle attrezzature di lavoro a valutare i rischi connessi all’uso specifico della macchina (…) successivamente modificata per aumentarne il volume di carico, in modo da:
    • verificarne l’uso corretto;
    • evidenziare le problematiche relative al carico e scarico
    • procedere a possibili miglioramenti per evitare l’elusione dei dispositivi di sicurezza,
    • redigere istruzioni operative di sicurezza e procedure per la verifica della sussistenza nel tempo dei requisiti di sicurezza”.
  • art. 28 comma 2 lett. a primo periodo D.Lgs. 81/2008: “La ditta ha presentato un documento di valutazione dei rischi generale ed alcuni documenti di valutazione di rischi specifici: (…). Non è presente una descrizione delle attività svolte con macchine e impianti, non sono stati analizzati macchina per macchina tutti i rischi specifici e non sono state indicate le misure specifiche necessarie per garantire la sicurezza degli operatori”.

Direttiva macchine e sorveglianza del mercato

L’Allegato S riporta la più generica Attività di sorveglianza del mercato ai sensi del d.lgs. 17/2010 per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della direttiva macchine.

Analizzando i motivi da cui scaturiscono le segnalazioni “si evince che la maggior parte di esse viene effettuata in caso di infortunio non mortale e di vigilanza”.

La suddivisione per tipologia di macchina “propone segnalazioni di presunta non conformità riferite a macchine utensili, macchine per cantiere e costruzione, piattaforme di sollevamento, macchine per l’industria alimentare e gru ed una crescita rilevante nel settore delle macchine agricole e forestali, mentre per le macchine utensili si registra un decremento”.

In particolare “l’analisi per tipologia di macchina, in relazione al totale delle segnalazioni per infortunio limitatamente agli infortuni non mortali” riguarda:

  • macchine utensili;
  • macchine per l’imballaggio;
  • macchine per l’industria alimentare.

Per gli infortuni mortali invece:

  • macchine agricole e forestali;
  • macchine per cantiere e costruzione;
  • carrelli industriali;
  • piattaforme di sollevamento.

Le violazioni principali, secondo il documento si riferiscono a rischi meccanici nello specifico: stabilità, resistenza, protezione e dispositivi di protezione.

Rimandiamo, infine, alla lettura integrale della guida che riporta ulteriori indicazioni sulle segnalazioni di presunta non conformità e delle risultanze degli accertamenti tecnici.