
Il DPR 120/2017 nasce per riordinare e semplificare la disciplina delle terre e rocce da scavo, garantendo tutela ambientale e sanitaria e controlli più efficaci. Ma nel concreto ha fatto soprattutto una cosa: ha reso più stretto il confine tra “si è sempre fatto così” e “si fa solo se lo dimostri”.
Per le imprese di scavo il DPR 120/2017 è una svolta: stabilisce regole, documenti e tempi per distinguere sottoprodotto e rifiuto, senza improvvisare
Per chi lavora nel movimento terra, la norma non è un testo da citare: è un filtro che decide tempi, costi e logistica. Se stai dentro le condizioni del sottoprodotto, programmi destinazioni e riutilizzi, riduci conferimenti e smaltimenti, tagli viaggi inutili. Se esci da quel perimetro, la stessa terra entra nel regime rifiuti e il cantiere cambia ritmo: più adempimenti, più vincoli, più rischio di blocchi.
Cosa norma il DPR 120/2017
La prima cosa che il DPR 120/2017 chiarisce è il perimetro: parliamo di materiale escavato in attività tipiche del settore — scavi, trincee, fondazioni, perforazioni, palificazioni, infrastrutture — e non solo dello “sbancamento pulito” da manuale. È un passaggio importante perché mette nero su bianco ciò che in campo è la normalità: le terre escono da lavorazioni diverse, e proprio per questo non puoi gestirle tutte allo stesso modo.
La deffinizione di sottoprodotto
Il DPR 120/2017 si innesta sulla logica generale del D.Lgs. 152/2006: per essere sottoprodotto l’utilizzo deve essere certo, il materiale deve poter essere usato senza trattamenti oltre la normale pratica, e l’impiego deve essere legale e compatibile con la tutela di ambiente e salute. In pratica: non basta “dire che lo riutilizzi”, serve una filiera coerente e dimostrabile.
Cantieri grandi e cantieri piccoli
La differenza, però, non la fa solo il principio: la fa la procedura. Il DPR 120/2017 ragiona per dimensione e complessità del cantiere. Sotto la soglia dei 6.000 m³ sei nel perimetro dei cantieri di piccole dimensioni; sopra, cambiano strumenti, responsabilità e spesso tempi.
Il Piano di utilizzo
Nei cantieri più strutturati, la regia è il Piano di Utilizzo: è il documento che mette ordine prima che inizi il caos operativo. Non è un allegato “da ufficio”: è ciò che collega lo scavo alla destinazione, definisce quantità, siti di deposito, siti di utilizzo, controlli e tracciabilità. E soprattutto impone un passaggio che molte imprese imparano a proprie spese: i tempi contano. La prassi applicativa richiamata da più enti e FAQ tecniche evidenzia che, decorso un periodo (tipicamente 90 giorni dalla presentazione, salvo richieste di integrazione), si può avviare la gestione secondo quanto previsto dal piano.
Nei cantieri sotto soglia, la gestione è più snella ma non “libera”. Si passa attraverso la Dichiarazione di utilizzo, che deve descrivere qualità e modalità di impiego come sottoprodotto.
La Dichiarazione di avvenuto utilizzo (DAU)
Il punto che spesso viene trascurato è quello che chiude davvero la partita: la Dichiarazione di avvenuto utilizzo (DAU), prevista come Allegato 8. È la conferma finale che quanto pianificato o dichiarato è stato effettivamente realizzato. Nel settore, questa è una delle “cose piccole” che diventano grandi: perché se apri un percorso da sottoprodotto e poi non lo chiudi correttamente, ti esponi a contestazioni e ricadute operative.
Materiali di riporto
Poi c’è il tema che, soprattutto nei cantieri urbani, sposta gli equilibri: i materiali di riporto. Qui il DPR 120/2017 mette un paletto operativo molto citato: la componente antropica frammista ai materiali naturali non deve superare il 20% in peso, da quantificare con la metodologia dell’Allegato 10.
E quando il cantiere si muove su aree critiche o dentro perimetri di bonifica, la tolleranza si azzera. Le linee guida del sistema delle agenzie ambientali richiamano esplicitamente che il DPR 120/2017 disciplina anche la gestione in siti oggetto di bonifica e le relative verifiche, perché qui il rischio non è solo amministrativo: è ambientale e sanitario. Per un’impresa di scavo significa una cosa concreta: in quei contesti si lavora per prove e verifiche, non per abitudini.
























