
Con la firma del decreto attuativo avvenuta il 4 maggio, l’Iperammortamento 2026 entra nella sua fase operativa, definendo le regole per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. La misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), sostituisce definitivamente i crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0, tornando a un meccanismo di maggiorazione del costo di acquisizione dei beni ai fini della deduzione IRES e IRPEF.
Il testo, ora al vaglio della Corte dei Conti prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, delinea un sistema premiale che non genera liquidità immediata, ma distribuisce il beneficio fiscale lungo l’intero piano di ammortamento.
Beneficiari e requisiti di accesso
L’agevolazione è aperta a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente da forma giuridica, settore o dimensione, purché gli investimenti siano destinati a strutture produttive in Italia. Requisiti imprescindibili sono il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro e la regolarità dei contributi previdenziali. Restano escluse le imprese in crisi, in liquidazione o colpite da sanzioni interdittive (D.Lgs. 231/2001).
I beni agevolabili: dagli Allegati IV e V all’energia
Il decreto individua due pilastri di investimento:
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Beni materiali e immateriali strumentali nuovi: contenuti negli Allegati IV e V della Legge 199/2025 (eredi dei vecchi elenchi Industria 4.0) e interconnessi ai sistemi aziendali.
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Autoproduzione di energia: beni nuovi per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, inclusi i sistemi di stoccaggio.
Sul fronte internazionale, l’art. 7 del DL 38/2026 ha eliminato il vincolo Made in Europe per la quasi totalità dei beni, ad eccezione dei moduli fotovoltaici, per i quali la provenienza UE resta obbligatoria. Nota dolente per il digitale: i software SaaS (cloud in abbonamento) risultano attualmente esclusi dal perimetro.
Aliquote e scaglioni: premiati i piccoli investimenti
La maggiorazione del costo del bene è calcolata su base annua secondo tre fasce di investimento:
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180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
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100% tra 2,5 e 10 milioni di euro;
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50% tra 10 e 20 milioni di euro.
Oltre i 20 milioni di euro, non è prevista alcuna agevolazione. Gli scaglioni si azzerano ogni anno, permettendo di pianificare nuovi investimenti nel triennio. In caso di perdita fiscale, il vantaggio non scade ma viene rinviato agli esercizi successivi.
La procedura GSE: un percorso in tre fasi
L’accesso al beneficio non è automatico ma richiede l’utilizzo della piattaforma telematica del GSE. Le imprese devono seguire tre passaggi sequenziali:
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Comunicazione preventiva: invio dei dati identificativi e degli importi previsti. Il GSE risponde entro 10 giorni.
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Comunicazione di conferma: da inviare entro 60 giorni dal via libera, attestando il pagamento di un acconto pari almeno al 20%.
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Comunicazione di completamento: da trasmettere dopo l’interconnessione e comunque entro il 15 novembre 2028.
Sono inoltre previste comunicazioni di monitoraggio periodico (20 gennaio e 30 giugno).
Documentazione e controlli
Per tutti gli investimenti è ora obbligatoria la perizia tecnica asseverata, redatta da un professionista iscritto all’albo o da un ente accreditato; non è più ammessa l’autocertificazione per i beni di basso valore. È inoltre richiesta una certificazione contabile per attestare il reale sostenimento delle spese.
Cumulabilità e decadenza
L’Iperammortamento 2026 è compatibile con la Nuova Sabatini e il credito d’imposta ZES Unica, ma è incompatibile con i precedenti crediti 4.0 o 5.0 sullo stesso bene. La decadenza dal beneficio (con recupero di sanzioni e interessi) scatta in caso di cessione del bene, delocalizzazione all’estero o mancata conservazione dei documenti.
Fonte: PMI.it
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