Iperammortamento 2026-2028 - TCE Magazine

Dopo mesi di attesa, il decreto attuativo sull’iperammortamento 2026-2028 definisce il quadro operativo per le imprese che intendono accedere alla nuova maggiorazione fiscale sugli investimenti in beni strumentali nuovi, tecnologie digitali e impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.

La misura, reintrodotta dalla legge di Bilancio 2026, riguarda gli investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 e si rivolge alle imprese che acquistano beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale, oltre a specifici beni energetici collegati all’autoproduzione e all’autoconsumo da fonti rinnovabili.

Il decreto firmato il 4 maggio dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, chiarisce modalità di accesso, documentazione richiesta, controlli, cause di decadenza e criteri di fruizione del beneficio.

Che cosa prevede il nuovo iperammortamento

Il meccanismo è quello della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni agevolabili, valida esclusivamente ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

In termini pratici, l’impresa può considerare fiscalmente un valore più alto dell’investimento sostenuto, ottenendo così un vantaggio nella determinazione del reddito imponibile.

La maggiorazione è articolata su tre scaglioni:

  • 180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • 50% per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Il beneficio riguarda gli investimenti completati in ciascuna annualità e decorre dal periodo d’imposta in cui viene trasmessa al GSE la comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo d’imposta e che il GSE abbia comunicato l’esito positivo delle verifiche.

Quali beni rientrano nell’agevolazione?

Il perimetro della misura comprende i beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, richiamati negli Allegati IV e V alla legge n. 199 del 30 dicembre 2025.

Il decreto conferma anche l’inclusione degli investimenti in beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo. In questa categoria rientrano, tra gli altri, gruppi di generazione dell’energia elettrica, trasformatori, misuratori, impianti per la produzione di energia termica ad uso esclusivo come calore di processo, servizi ausiliari di impianto e sistemi di stoccaggio asserviti agli impianti di generazione.

Per il fotovoltaico resta un vincolo specifico: i pannelli devono essere iscritti nell’apposito registro ENEA secondo le tipologie ammesse. Il decreto prevede inoltre limiti di dimensionamento: la producibilità massima attesa degli impianti non può superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva.

La procedura di accesso: tre passaggi obbligatori

Uno degli aspetti più rilevanti del decreto riguarda la procedura di accesso. La gestione avverrà tramite la piattaforma informatica del GSE, accessibile con SPID o CIE. La procedura è articolata in tre fasi obbligatorie e sequenziali.

La prima è la comunicazione preventiva. L’impresa deve indicare i dati identificativi, la struttura produttiva interessata, la tipologia e l’ammontare degli investimenti previsti, la data prevista di interconnessione dei beni digitali e, per i beni energetici, la data prevista di entrata in funzione.

La seconda fase è la comunicazione di conferma dell’investimento, da inviare entro sessanta giorni dall’esito positivo delle verifiche del GSE. In questa fase l’impresa deve indicare data e importo del pagamento dell’ultima quota di acconto necessaria al raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, con i dati identificativi delle relative fatture.

Per i beni acquisiti in leasing finanziario, il requisito si considera soddisfatto con la stipula del contratto di locazione finanziaria e con l’ordine di acquisto sottoscritto dalla società concedente.

La terza fase è la comunicazione di completamento, da trasmettere dopo il completamento degli investimenti e dopo l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Il termine ultimo è fissato al 15 novembre 2028, con possibile proroga di venti giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE.

Il mancato rispetto di termini e modalità comporta il mancato perfezionamento della procedura e quindi la perdita del beneficio.

Le comunicazioni periodiche annuali

Una delle novità operative più significative riguarda l’introduzione di due comunicazioni periodiche obbligatorie, pensate per consentire il monitoraggio della spesa pubblica.

A partire dalla prima comunicazione preventiva e fino al termine della fruizione dell’agevolazione, ogni impresa dovrà trasmettere:

  • entro il 20 gennaio di ciascun anno, una comunicazione con le informazioni sugli investimenti effettuati, i costi sostenuti e la previsione di utilizzo del beneficio;
  • entro il 30 giugno successivo, una comunicazione integrativa con il piano di ammortamento e l’indicazione delle quote di incentivo imputate in ciascun esercizio.

Si tratta di un adempimento rilevante, perché sposta la misura verso una gestione più tracciata e continuativa rispetto al passato.

Perizia asseverata e certificazione contabile

Per accedere al beneficio non basta acquistare un bene teoricamente agevolabile. Il decreto richiede una documentazione tecnica e contabile precisa.

Le caratteristiche tecniche dei beni, la loro inclusione negli elenchi agevolabili e l’interconnessione al sistema aziendale devono essere comprovate da una perizia tecnica asseverata, corredata da analisi tecnica. La perizia può essere rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti ai rispettivi albi professionali, oppure da un ente di certificazione accreditato.

Per il settore agricolo sono ammessi anche dottori agronomi o forestali, agrotecnici laureati e periti agrari laureati.

Accanto alla perizia tecnica è richiesta anche una certificazione contabile che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza con la documentazione contabile dell’impresa. La certificazione deve essere rilasciata dai soggetti incaricati della revisione legale dei conti o, per le imprese non obbligate alla revisione, da revisori legali o società di revisione iscritti nell’apposito registro.

Un elemento importante è l’assenza della semplice autodichiarazione per gli investimenti di basso valore, possibilità che in passato aveva semplificato l’accesso ad alcune misure.

Autoproduzione da fonti rinnovabili: limiti e condizioni

Il decreto dedica particolare attenzione agli investimenti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.

Sono agevolabili gli impianti localizzati sulla stessa struttura produttiva oppure collegati alla medesima struttura secondo le condizioni previste dal decreto. Il dimensionamento è calcolato sulla base dei consumi medi annui dell’esercizio precedente e deve rispettare il limite della producibilità massima attesa pari al 105% del fabbisogno energetico.

Per gli impianti fotovoltaici, e più in generale per gli impianti da fonti rinnovabili, il decreto stabilisce anche parametri di costo massimo ammissibile. Per il fotovoltaico, ad esempio, i valori variano in funzione della potenza dell’impianto e della tipologia di modulo ammesso, con valori decrescenti al crescere della potenza installata.

Un ulteriore aspetto da considerare riguarda i sistemi di accumulo. Il decreto lega l’agevolabilità dei sistemi di stoccaggio agli impianti di produzione di energia rinnovabile, stabilendo specifici coefficienti per il calcolo del costo massimo ammissibile.

Controlli, decadenza e recupero del beneficio

Il GSE avrà un ruolo centrale anche nella fase di controllo. Il decreto prevede verifiche documentali sugli investimenti agevolati e sulla corrispondenza tra quanto dichiarato dall’impresa e quanto effettivamente realizzato.

Le imprese devono conservare tutta la documentazione necessaria: perizie, certificazioni contabili, fatture, documenti di trasporto e ogni altro documento relativo all’acquisizione dei beni agevolati.

La decadenza dal beneficio può essere totale o parziale e può verificarsi in diversi casi, tra cui cessione del bene, delocalizzazione all’estero, assenza dei requisiti di ammissibilità, documentazione irregolare, false dichiarazioni, mancata conservazione dei documenti o impossibilità di effettuare i controlli.

In caso di fruizione indebita, il GSE comunica l’esito all’Agenzia delle Entrate, che procede al recupero dell’importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

Cosa cambia per le imprese

Il nuovo iperammortamento 2026-2028 rappresenta un’opportunità importante per le imprese che intendono investire in tecnologie produttive, digitalizzazione e autoproduzione energetica.

Allo stesso tempo, il decreto attuativo introduce una procedura strutturata, con passaggi precisi, scadenze da rispettare e documentazione obbligatoria. La misura richiede quindi una pianificazione attenta già nella fase di investimento: scelta dei beni, verifica dei requisiti tecnici, corretta gestione degli acconti, interconnessione, perizia, certificazione contabile e comunicazioni al GSE.

Per le aziende del settore industriale, della logistica e della movimentazione, il beneficio può diventare uno strumento utile per sostenere investimenti in macchine, impianti e tecnologie abilitanti. La sua efficacia, però, dipenderà dalla capacità di integrare la valutazione fiscale con quella tecnica e documentale.

Il messaggio del decreto è chiaro: l’incentivo c’è, ma richiede un percorso tracciato, verificabile e coerente con le finalità della misura.