
La movimentazione amianto è una delle fasi più delicate nell’intera gestione dei materiali contenenti amianto (MCA). Anche quando il materiale sembra integro e ben conservato, qualsiasi perturbazione meccanica può liberare fibre invisibili a occhio nudo, con gravi conseguenze per la salute dei lavoratori e degli occupanti degli edifici.
La pubblicazione INAIL 2026 “Gestione del Rischio Amianto negli Edifici: Ruoli e Indicazioni Operative” chiarisce che ogni rottura accidentale di un MCA durante la movimentazione meccanica all’interno di un edificio costituisce un evento di emergenza, che richiede un’ispezione visiva immediata e l’attivazione delle procedure di sicurezza previste.
Che cos’è la movimentazione amianto
Con il termine movimentazione amianto si intende qualsiasi operazione di spostamento, trasporto interno, imballaggio, carico e scarico di materiali contenenti amianto (MCA) o di rifiuti contenenti amianto (RCA), sia in corso di attività manutentive che di bonifica.
Queste operazioni ricadono nell’ambito applicativo del D.Lgs. 81/2008, Titolo IX, Capo III (così come modificato dal D.Lgs. 213/2025), che si applica a tutte le attività lavorative in cui vi è rischio di esposizione all’amianto, compresi:
- lavori di manutenzione e ristrutturazione
- rimozione dell’amianto o di MCA
- smaltimento e trattamento dei rifiuti contenenti amianto
- bonifica delle aree interessate
Chi può effettuare la movimentazione amianto
Secondo le indicazioni INAIL, le operazioni di movimentazione che riguardano MCA friabili o ampie superfici di MCA compatto si configurano come vera e propria bonifica, e devono essere affidate a ditte iscritte all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (ANGA) in categoria 10 (A o B).
Gli operatori addetti devono essere qualificati e formati ai sensi nella normativa, dotati di idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e informati sulle procedure operative specifiche previste dal Piano di Lavoro.
Per interventi manutentivi minori, la movimentazione può essere effettuata da personale formato, purché nel rispetto di specifiche procedure autorizzate dal Responsabile del Rischio Amianto (RRA) dell’edificio.
Procedure obbligatorie prima della movimentazione amianto
La guida INAIL 2026 stabilisce che qualsiasi attività manutentiva che possa disturbare i MCA deve essere preceduta da un iter formale di autorizzazione. Il RRA verifica:
- La mappatura aggiornata dell’ubicazione di tutti gli MCA presenti
- Lo stato di conservazione dei materiali (friabile o compatto)
- La necessità di misure straordinarie di contenimento
- La formazione dei lavoratori coinvolti e la loro dotazione di DPI
Solo a seguito di questa verifica può essere rilasciata l’autorizzazione scritta per procedere, con tracciabilità e registrazione di tutte le attività svolte.
Le procedure prevedono 3 tipologie di intervento:
- Procedura 1: interventi che non comportano contatto diretto con l’amianto
- Procedura 2: interventi che possono interessare accidentalmente i MCA
- Procedura 3: interventi che intenzionalmente disturbano l’amianto
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per la movimentazione amianto
Prima di qualsiasi operazione di movimentazione, gli addetti devono dotarsi di DPI adeguati. Secondo le indicazioni INAIL, la dotazione minima comprende:
- Tuta monouso con copricapo integrato
- Facciale filtrante UNI EN 149 FFP3 (o maschera con filtro P3 per interventi più invasivi)
- Guanti da non riutilizzare
- Occhiali protettivi (se necessario)
- Calzari idrorepellenti
Importante: I DPI utilizzati devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi in sacchetti ermetici, senza riutilizzo. Non possono essere portati fuori dall’area di lavoro senza doppio insaccamento.
Imballaggio e confezionamento dei materiali: le regole fondamentali
La fase di imballaggio è una delle fasi più critiche nella movimentazione amianto. Le indicazioni prescrivono il doppio contenitore per tutti i rifiuti contenenti amianto.
Per materiali in matrice compatta (es. lastre ondulate, tubazioni)
- Le lastre devono essere sovrapposte su pallets, avvolte in materiale plastico protettivo (meglio termoretraibile) e bloccate con reggiatura
- Le tubazioni di grandi dimensioni devono essere avvolte con copertura plastica resistente allo strappo
- I detriti e sfridi (di pezzatura non inferiore a 10 dm²) vanno inseriti in big-bag a chiusura ermetica
Per materiali in matrice friabile
- Primo contenitore: sacco in polietilene da almeno 0,2 mm di spessore, con chiusura saldata o doppia piegatura nastrata e aspirazione delle polveri
- Secondo contenitore: ulteriore sacco in polietilene (capacità max 30 kg) o fusto rigido
- I sacchi vanno riempiti per non più di due terzi (peso massimo 30 kg)
- L’aria in eccesso deve essere aspirata con aspiratore a filtri assoluti prima della chiusura
Etichettatura obbligatoria
Tutti i contenitori devono recare la lettera “R” nera su campo giallo indicante rifiuto pericoloso contenente amianto.
Movimentazione interna dei sacchi: le precauzioni da seguire
Secondo la guida INAIL, durante la movimentazione interna dei sacchi all’interno del cantiere di bonifica si devono rispettare le seguenti regole:
- I sacchi non devono mai essere trascinati: è obbligatorio l’uso di un carrello chiuso
- Ascensori e montacarichi eventualmente utilizzati devono essere rivestiti con teli di polietilene
- Il percorso cantiere-area di stoccaggio deve evitare di attraversare aree occupate dell’edificio
- Nessun operatore deve utilizzare il percorso dedicato ai materiali di scarto per entrare o uscire dall’area di lavoro
Il processo di allontanamento dei rifiuti dall’area di lavoro prevede due fasi distinte: il lavaggio dei sacchi e il doppio insaccamento in aree separate, con squadre di lavoratori diversi per garantire la non contaminazione delle zone pulite.
Stoccaggio temporaneo e trasporto
Deposito temporaneo
Il deposito dei rifiuti deve avvenire al piede di cantiere o in un’area dedicata, chiusa e inaccessibile agli estranei, segnalata con apposita cartellonistica. Sono ammessi container scarrabili purché chiusi nella parte superiore e posti in area controllata.
I quantitativi non possono superare determinati limiti e il deposito temporaneo non può avere durata superiore a un anno.
Trasporto
Il trasporto dei rifiuti contenenti amianto è riservato esclusivamente ad aziende autorizzate, con mezzi classificati in classe 5. Prima del trasporto, tutti i materiali devono essere correttamente imballati, etichettati e documentati con il formulario di identificazione rifiuti (FIR).
Smaltimento: la situazione in Italia
Il documento INAIL fornisce un quadro aggiornato sulla disponibilità degli impianti di smaltimento. In Italia, le discariche autorizzate a ricevere rifiuti contenenti amianto sono attualmente 16, con una distribuzione geografica disomogenea:
- Nord: 8 impianti (6 per rifiuti non pericolosi, 2 per pericolosi)
- Centro: 2 impianti
- Sud: 7 impianti
I rifiuti da costruzione contenenti amianto rappresentano circa 250.000 tonnellate/anno, con una produzione in tendenziale aumento. Questo dato sottolinea la necessità di una pianificazione accurata anche in fase di stoccaggio e smaltimento.
Movimentazione amianto in caso di eventi accidentali
Un caso specifico riguarda la gestione dei rifiuti contenenti amianto originati da eventi accidentali (crolli, alluvioni, terremoti, incendi). In questi casi i materiali possono essere frantumati in parti minute e incoerenti.
Il protocollo INAIL prevede che:
- I rifiuti vengano preventivamente trattati con prodotti incapsulanti specifici per l’amianto, nebulizzati a bassa pressione
- Solo successivamente vengano confezionati per il trasporto
- La rimozione sia affidata esclusivamente a ditte iscritte all’Albo dei Gestori Ambientali Categoria 10 A e/o 10 B
Domande frequenti sulla movimentazione amianto
Posso spostare da solo lastre di eternit nel mio capannone?
No. La movimentazione di MCA, anche se apparentemente intatta, richiede valutazione del rischio, procedure autorizzate e, in molti casi, l’intervento di ditte specializzate. Contattare il proprio RSPP o un consulente qualificato.
Quanti sacchi posso riempire con rifiuti di amianto friabile?
Ogni sacco non deve pesare più di 30 kg e deve essere riempito per non più di due terzi. È obbligatorio il doppio insaccamento.
Chi paga la bonifica e la movimentazione dell’amianto?
La responsabilità ricade sul proprietario dell’immobile o sul datore di lavoro. In alcuni casi sono disponibili incentivi fiscali o contributi regionali per la rimozione.
È obbligatorio comunicare la movimentazione alle autorità?
Sì. Per le attività di bonifica deve essere presentato un Piano di Lavoro all’ASL competente almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori (art. 256 D.Lgs. 81/2008).
























