
È scattato il conto alla rovescia per il Nuovo Piano Transizione 5.0. A partire dalle ore 12 del 12 giugno 2026, le imprese italiane hanno la possibilità di trasmettere al GSE (Gestore dei Servizi Energetici) la comunicazione preventiva per accedere all’Iperammortamento 2026. La misura, dotata di un plafond complessivo di 9,8 miliardi di euro, segna un cambio di rotta rispetto al passato: viene infatti superato il meccanismo dei crediti d’imposta in favore di una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni, che inciderà direttamente sul calcolo delle quote di ammortamento e sui canoni di leasing deducibili ai fini IRES e IRPEF. Il Decreto direttoriale MIMIT del 10 giugno 2026 ha dato il via libera operativo, mentre i provvedimenti successivi regoleranno le fasi di conferma e completamento. L’agevolazione copre gli investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Chi può accedere all’agevolazione
L’Iperammortamento 2026 si rivolge a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza o dalle dimensioni aziendali, a patto che gli investimenti riguardino strutture produttive situate in Italia. Per l’accesso, sono requisiti imprescindibili il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro e la regolarità nel versamento dei contributi previdenziali. Restano tassativamente escluse le imprese coinvolte in procedure concorsuali (come fallimenti o concordati senza continuità) e quelle destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Gli investimenti ammissibili: Allegati IV e V
L’agevolazione si concentra su due filoni principali. Il primo riguarda i beni strumentali (materiali e immateriali) inclusi negli Allegati IV e V della Legge 199/2025, a condizione che siano interconnessi al sistema aziendale. Il secondo pilastro è dedicato ai beni materiali per l’autoproduzione di energia rinnovabile e lo stoccaggio. È importante notare che il vincolo del Made in Europe è stato eliminato dall’articolo 7 del D.L. 38/2026, eccetto che per i moduli fotovoltaici. Per quanto concerne i software, restano escluse le soluzioni cloud, SaaS e modelli as-a-service, sebbene il Governo stia valutando modifiche normative in tal senso.
Aliquote e scaglioni di maggiorazione
Il beneficio fiscale viene modulato in base al volume degli investimenti effettuati in ciascuna annualità:
- 180% di maggiorazione per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per la quota tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 50% per la quota tra 10 e 20 milioni di euro. Oltre la soglia dei 20 milioni di euro non è prevista alcuna agevolazione. A differenza dei precedenti crediti d’imposta, questo meccanismo permette di creare o aumentare una perdita fiscale, che seguirà le ordinarie regole di riporto del TUIR.
La procedura operativa in tre fasi
L’accesso avviene tramite l’Area Clienti GSE previa autenticazione SPID. La procedura, definita dal Decreto interministeriale 7 maggio 2026, si articola in:
- Comunicazione preventiva: invio dei dati identificativi e dell’investimento.
- Comunicazione di conferma: da trasmettere entro 60 giorni dall’esito positivo GSE, attestando il pagamento di un acconto di almeno il 20%.
- Comunicazione di completamento: da inviare dopo l’interconnessione (entro il 15 novembre 2028), accompagnata da perizia tecnica asseverata e certificazione contabile. A queste si aggiungono obblighi di monitoraggio periodico della spesa con scadenze al 20 gennaio e al 30 giugno di ogni anno.
Documentazione, cumulo e decadenza
Tutti gli investimenti richiedono una perizia tecnica asseverata (rilasciata da ingegneri, periti o enti accreditati) e una certificazione contabile per attestare l’effettivo sostenimento delle spese. L’Iperammortamento è cumulabile con altri incentivi, a patto di rispettare il divieto di doppio finanziamento, ma non può essere applicato agli stessi beni che hanno beneficiato dei crediti Transizione 4.0 o 5.0. Infine, sono previste clausole di decadenza e recupero in caso di delocalizzazione, cessione onerosa dei beni prima dei termini previsti o irregolarità documentali, con il conseguente intervento dell’Agenzia delle Entrate per il recupero dell’agevolazione indebitamente fruita, inclusi interessi e sanzioni.
Fonte: pmi.it

























