
Quando deve essere effettuata la verifica periodica di una PLE? Apparentemente una domanda che ha una risposta semplice. Ma prima di rispondere, vediamo meglio nello specifico cosa dice la normativa vigente.
Quando deve essere effettuata la verifica periodica di una PLE?
Le piattaforme di lavoro elevabili rientrano tra le attrezzature soggette alle verifiche periodiche previste dall’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. 81/2008, con l’obiettivo di valutarne lo stato di conservazione e l’efficienza ai fini della sicurezza.
La periodicità dipende dalla tipologia di attrezzatura. L’Allegato VII del Testo Unico prevede una verifica annuale per i ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato, categoria nella quale rientra gran parte delle PLE utilizzate nei cantieri e nelle attività di manutenzione. Per i ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano e per le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne la verifica, invece, è biennale. La corretta classificazione deve essere ricavata dalla dichiarazione CE di conformità e dalle istruzioni del fabbricante.
Alla messa in servizio il datore di lavoro deve effettuare la relativa comunicazione all’INAIL, che assegna la matricola all’attrezzatura. La procedura viene gestita attraverso il servizio telematico CIVA, utilizzato anche per richiedere la prima verifica periodica.
La prima verifica periodica è di competenza dell’INAIL, che può effettuarla direttamente o avvalersi dei soggetti previsti dalla normativa e dispone di 45 giorni dalla richiesta. Le verifiche successive sono invece effettuate da ASL, ARPA oppure da soggetti pubblici o privati abilitati. In ogni caso l’obbligo di attivare la procedura rimane in capo al datore di lavoro.
La verifica periodica non deve però essere confusa con la manutenzione. Il D.Lgs. 81/2008 impone infatti al datore di lavoro di mantenere l’attrezzatura in condizioni di sicurezza durante l’intero ciclo di vita, organizzando gli interventi di manutenzione e i controlli periodici e, quando necessari, straordinari, eseguiti da persone competenti sulla base delle indicazioni del costruttore.
La scadenza della verifica annuale, quindi, non significa che la macchina possa essere semplicemente utilizzata fino alla successiva verifica senza ulteriori controlli.
Registro dei controlli e stato della struttura: cosa deve essere verificato
Sul tema è intervenuto in modo specifico anche il Ministero del Lavoro con la Circolare n. 7 del 12 settembre 2024, emanata dopo l’analisi di diversi infortuni collegati all’utilizzo delle PLE. L’elemento più significativo emerso dall’indagine riguarda i cedimenti strutturali: diversi casi hanno interessato macchine installate su veicolo con meno di dieci anni di vita o comunque con meno di dieci anni dalla prima messa in servizio. Tra le cause individuate figurano fenomeni di fatica, imbozzamento e non corretta esecuzione delle saldature.

In presenza di elementi che lo rendano necessario possono inoltre essere richiesti controlli non distruttivi o altri approfondimenti tecnici, senza limitarsi a considerare l’età della macchina.
Ecco perché diventa fondamentale il registro di controllo, nel quale devono essere riportati gli interventi effettuati sulla PLE secondo le indicazioni del fabbricante.
I risultati dei controlli devono essere conservati per almeno tre anni e messi a disposizione degli organi di vigilanza.
Il Ministero richiama inoltre la necessità di conservare la comunicazione di messa in servizio, la scheda tecnica o il certificato di prima verifica periodica, le istruzioni del fabbricante, i verbali delle verifiche periodiche e, quando prevista, la documentazione relativa alle indagini supplementari.
Una PLE con verifica periodica valida non è automaticamente una PLE in buono stato di manutenzione.
Verifica, manutenzione e controlli sono attività diverse ma complementari.
Ed è proprio la loro continuità, insieme alla corretta registrazione degli interventi, a permettere di valutare lo stato reale della macchina prima che usura o difetti strutturali diventino un problema di sicurezza.






















