
Dal 27 settembre 2026 si applicano le nuove regole europee contro il greenwashing. Per il cleaning professionale, il cambiamento riguarda la comunicazione ambientale di detergenti, macchine per la pulizia e servizi: espressioni come “green”, “ecologico” o “a basso impatto” devono essere accompagnate da informazioni chiare e dimostrabili. Le disposizioni derivano dalla Direttiva (UE) 2024/825 e sono state recepite in Italia con il Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30. La Commissione europea conferma che la direttiva si applica dal 27 settembre 2026.
Detergenti e macchine: i claim ambientali devono essere precisi
Le formule generiche non sono automaticamente vietate in ogni circostanza, ma non possono suggerire benefici ambientali che l’azienda non è in grado di dimostrare. Dichiarazioni ampie come “rispetta l’ambiente” o “eco-friendly” possono ricadere tra le asserzioni generiche: per utilizzarle occorre poter provare prestazioni ambientali di eccellenza riconosciute. Anche termini come “biodegradabile” richiedono chiarezza sull’oggetto della dichiarazione e il supporto di elementi verificabili.
Nel settore, questo riguarda per esempio le informazioni sui detergenti e quelle sulle prestazioni delle macchine: un’affermazione come “riduce il consumo d’acqua” dovrebbe chiarire a quale prodotto o processo si riferisce e poter essere sostenuta da dati e prove. È inoltre scorretto estendere a un intero prodotto o a tutta l’attività aziendale un beneficio che riguarda soltanto una componente o una specifica iniziativa.
Più trasparente è una dichiarazione circoscritta, per esempio la percentuale di materiale riciclato contenuta in un flacone o il risparmio idrico misurato in condizioni definite, purché l’informazione sia accurata e supportata da documentazione. Per approfondire le certificazioni e le prestazioni ambientali nel settore, leggi anche questo focus sul Made Green in Italy applicato al cleaning.
Etichette di sostenibilità e obiettivi futuri
Le etichette volontarie che comunicano la sostenibilità di un prodotto, di un processo o di un’impresa devono basarsi su un sistema di certificazione con verifiche di terza parte oppure essere stabilite da autorità pubbliche. Marchi creati autonomamente, se presentati come attestazioni ambientali senza un sistema di verifica adeguato, non possono essere usati come garanzia di sostenibilità. Tra gli schemi ufficiali figura l’Ecolabel UE, applicabile ai prodotti che rispettano i relativi criteri.
Anche gli obiettivi ambientali futuri devono poggiare su impegni chiari, pubblici e verificabili, inseriti in un piano realistico con traguardi misurabili e scadenze precise. Il piano deve inoltre essere sottoposto a verifiche periodiche indipendenti. Per i prodotti, la normativa vieta di dichiarare un impatto climatico neutro, ridotto o positivo basandosi sulla sola compensazione delle emissioni.
Cleaning, attenzione anche alle confezioni già in commercio
Le nuove regole interessano le comunicazioni commerciali rivolte ai consumatori: per il cleaning questo comprende, tra gli altri casi, detergenti venduti al pubblico e messaggi pubblicitari o siti rivolti ai consumatori. La Commissione europea chiarisce che le disposizioni si applicano anche ai prodotti già fabbricati o presenti nella filiera commerciale. Per le confezioni che riportano claim non conformi, tra le soluzioni indicate ci sono la correzione con etichette adesive o l’aggiunta di informazioni chiare nel punto vendita.
Per produttori, distributori e imprese di pulizia, il passaggio operativo consiste quindi nel controllare che ogni promessa ambientale abbia un perimetro preciso e prove a supporto: dal dosaggio dei detergenti ai consumi di acqua ed energia, fino alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti. Un’occasione per rendere più credibili le comunicazioni sulla pulizia professionale sostenibile e aiutare clienti e responsabili degli acquisti a distinguere le prestazioni documentate dagli slogan.























