
Con l’estate che si preannuncia tra le più calde di sempre, l’INPS ha pubblicato un importante messaggio rivolto ai datori di lavoro sull’accesso agli strumenti di integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta a temperature eccessive.
Temperature oltre i 35°C: si può chiedere la Cassa integrazione
L’INPS ha ribadito che le prestazioni di integrazione salariale – come la CIGO o l’Assegno di Integrazione Salariale garantito dal FIS o dai Fondi di Solidarietà Bilaterali – possono essere richieste quando le temperature reali o percepite superano i 35 gradi Celsius, rendendo impossibile il regolare svolgimento delle attività lavorative.
In particolare, le richieste possono essere inoltrate anche per temperature inferiori, purché la temperatura percepita risulti elevata a causa di:
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esposizione diretta al sole
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uso di materiali o macchinari che producono calore
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indumenti protettivi pesanti (come tute e caschi)
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ambienti interni privi di ventilazione o raffreddamento.
Ordinanze delle autorità: come agire
Quando la sospensione dell’attività è disposta da un’ordinanza pubblica (es. Comune o Regione), è possibile usare la causale:
“sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”.
In tal caso, è sufficiente indicare gli estremi dell’ordinanza nella relazione tecnica, senza allegare alcun documento.
Nel caso in cui la sospensione dipenda direttamente dalle condizioni climatiche (senza un’ordinanza), si può utilizzare la causale:
“evento meteo” per “temperature elevate”.
Non è possibile presentare due domande sovrapposte per gli stessi lavoratori e periodi usando entrambe le causali. Tuttavia, se vi sono ordinanze pubbliche concomitanti, queste saranno considerate nel corso dell’istruttoria anche in presenza di una sola domanda con causale “evento meteo”.
Relazione tecnica: elemento chiave dell’istruttoria
Per ottenere l’integrazione salariale, è fondamentale redigere una relazione tecnica completa, che includa: la descrizione delle attività sospese o ridotte, le condizioni operative dei lavoratori, il contesto meteorologico (caldo, umidità, assenza di ventilazione, ecc.) e gli estremi delle ordinanze, se presenti.
L’INPS precisa che non è necessario allegare i bollettini meteo, in quanto acquisiti d’ufficio.
Inoltre, le nuove indicazioni si applicano anche:
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alle lavorazioni in ambienti chiusi privi di ventilazione o con impianti non utilizzabili per ragioni tecniche
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al settore agricolo, in riferimento alla CISOA (Cassa integrazione speciale operai agricoli), secondo quanto previsto dalla legge n. 457/1972.
Per le richieste relative a caldo estremo (sia per ordine pubblico che per evento meteo), si applicano le seguenti agevolazioni:
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non è richiesta l’anzianità lavorativa di 30 giorni
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non è dovuto il contributo addizionale
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il termine per la domanda è l’ultimo giorno del mese successivo all’evento
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la comunicazione sindacale può avvenire anche dopo l’inizio della sospensione.
Il messaggio INPS del 3 luglio 2025 rappresenta un passo concreto per garantire tutela ai lavoratori esposti a rischi climatici estremi, sempre più frequenti nel nostro Paese.
Le aziende sono invitate a valutare con attenzione le condizioni operative e a utilizzare correttamente gli strumenti di integrazione salariale messi a disposizione per affrontare situazioni di caldo eccessivo in modo responsabile e conforme alla normativa vigente.






















